IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 2078/1990 proposto con appello di Orlandi Severino e Marinelli Trentino, rappresentati e difesi dall'avv. Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazza Madonna del Cenacolo n. 14; contro Legnini Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorella Carloni, Domenico Davoli e Walter Putaturo, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via di S. Maria Maggiore n. 112; Belli Italo, non costituito in giudizio, e nei confronti del comune di Roccamontepiano, in persona del sindaco pro- tempore, della commissione elettorale circondariale di Chieti, in persona del presidente pro-tempore, dell'adunanza dei presidenti delle sezioni di Roccamontepiano, in persona del presidente pro- tempore, nonche' di Conti Fernando, De Nardis Mario, Di Cola Americo, Di Marco Pasquale, Donatucci Luciano Enrico, Legnini Lorenzo Antonio Filoteo, Liberatore Giorgio, Lisio Luigi, Marinelli Emilio, Mattioli Pasquale Alessandro e Volpe Luigi, tutti non costituiti in giudizio; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, 28 giugno 1990, n. 518 (non notificata); Visto il ricorso, con i relativi allegati, notificato il 24, 27 e 28 luglio 1990 e depositato il 3 agosto successivo; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Legnini Giovanni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 14 dicembre 1990 il consigliere Carmine Volpe e uditi, altresi', gli avvocati L.V. Moscarini per gli appellanti e W. Putaturo per Legnini Giovanni; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il giorno 11 aprile 1990 Belli Italo, nella qualita' di delegato di lista, presentava al segretario comunale di Roccamontepiano una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di quel Comune. La lista recava il contrassegno di un albero con la scritta "Crescere in liberta' - Roccamontepiano 1990", era sottoscritta da 76 elettori (in regola con il minimo di 60 ed il massimo di 90, prescritti per i comuni da 2000 a 5000 abitanti) ed alla stessa venivano allegati 2 certificati collettivi (uno per 50 elettori e l'altro per i rimanenti 26), a prova della qualita' di elettori del suddetto Comune da parte dei sottoscrittori medesimi. Scaduti i termini per la presentazione delle liste dei candidati, il segretario comunale informava il Belli che nell'ultimo censimento del 1981 gli abitanti di Roccamontepiano risultavano 1990 e che, di conseguenza, i sottoscrittori Avrebbero dovuto essere in numero compreso tra 20 e 30 (come prescritto per i comuni fino a 2000 abitanti). Pertanto, nel medesimo giorno dell'11 aprile 1990 il Belli presentava istanza al presidente della commissione elettorale circondariale di Chieti, chiedendo il ritiro del certificato elettorale di 50 sottoscrittori e considerando in tal modo valide unicamente le altre 26 firme. Ma la commissione suddetta, con delibera in pari data, eliminava la lista di cui trattasi, rilevando che la stessa era sottoscritta da un numero di persone eccedente quello massimo di 30 previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53 per i Comuni sino a 2000 abitanti (sulla base dei risultati dell'ultimo censimento del 1981) ed applicando l'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Il giorno dopo (12 aprile 1990) il Belli presentava ulteriore istanza al presidente della citata commissione, con la quale chiedeva il riesame della decisione presa e l'accoglimento di quanto dallo stesso domandato il giorno prima. La commissione pero', con deliberazione in pari data, confermava la decisione adottata, motivando sull'inderogabilita' del disposto dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 in relazione all'art. 12 della legge n. 53/1990 in ragione della duplice esigenza di "assicurare un minimo di credibilita' alla lista" e di "evitare che la presentazione si risolva in una pre-competizione". Con un primo ricorso (rubricato al n. 242/1990), Legnini Giovanni e Belli Italo hanno impugnato le due citate delibere della suddetta Commissione, deducendo violazione dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, nonche' eccesso di potere per illogicita' manifesta, errore nei presupposti, difetto di motivazione e sviamento. Con ordinanza del tribunale, indicato in epigrafe, 19 aprile 1990, n. 136, era accolta l'istanza di sospensione degli atti impugnati: per l'effetto la lista di cui trattasi veniva ammessa alla competizione elettorale del 6 e 7 maggio successivo e tutti i candidati della stessa erano proclamati eletti al consiglio comunale di Roccamontepiano. L'atto di proclamazione degli eletti, con tutti i provvedimenti pregressi, veniva impugnato innanzi al medesimo giudice dai signori Legnini e Belli (ricorso portante il n. 355/1990), i quali deducevano gli stessi vizi posti a fondamento del precedente gravame. Tale atto era altresi' impugnato, con ricorso rubricato innanzi allo stesso tribunale con il n. 368/1990, da Orlandi Severino, candidato non eletto alle elezioni di cui trattasi, il quale deduceva eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneita' nei presupposti, illogicita', difetto di istruttoria e sviamento nonche' violazione dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960. Il suddetto Orlandi, unitamente a Marinelli Trentino, proponeva anche intervento ad opponendum nel procedimento n. 242/1990; Con la sentenza in epigrafe indicata, il primo giudice: a) ha riunito i tre ricorsi suddetti; b) ha accolto il ricorso n. 355/1990, ritenendo che la commissione elettorale mandamentale avesse il potere di consentire la regolarizzazione della lista di cui trattasi, eliminando i certificati elettorali presentati in eccesso; c) conseguentemente ha considerato legittimo e definitivo l'atto di proclamazione degli eletti, ab initio assunto con chiari effetti provvisori ed ha annullato l'esclusione della lista de qua disposta dalla suddetta commissione; d) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 242/1990; e) ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso n. 368/1990. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Orlandi Severino e Marinelli Trentino, ritenendola erronea per i seguenti motivi: 1) non sarebbe stato possibile procedere alla proclamazione definitiva degli eletti in pendenza del giudizio avverso l'esclusione della lista de qua; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento nonche' violazione e falsa applicazione dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, poiche' la disposta proclamazione degli eletti sarebbe illegittima non potendo la lista dei candidati di cui trattasi non essere esclusa; 3) inammissibilita' del ricorso n. 242/1990; 4) il ricorso n. 368/1990 non si sarebbe potuto dichiarare improcedibile nella parte in cui si e' sostenuto (dal ricorrente) che la proclamazione degli eletti non avesse espressamente carattere provvisorio (e non definitivo) e tanto meno respingere senza esaminare le censure svolte con riguardo all'esclusione della lista di cui trattasi. Si e' costituito Legnini Giovanni, resistendo all'appello. Entrambe le parti in giudizio hanno proposto successive memorie, illustrando ulteriormente le loro pretese. La difesa di Legnini Giovanni ha inoltre eccepito, in via subordinata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, in relazione all'art. 51 della Costituzione. Con decisione non definitiva resa in data odierna la sezione ha respinto in parte l'appello, ritenendo l'infondatezza del primo e del terzo motivo nonche' del quarto con riguardo al primo profilo dedotto. D I R I T T O 1. - In seguito alla decisione non definitiva n. 823/1991 resa in pari data dalla Sezione, rimane da definire la questione inerente la legittimita' delle due decisioni della commissione elettorale circondariale di chieti, con le quali e' stata eliminata dalla competizione elettorale la lista indicata poiche' sottoscritta da un numero di elettori (76) eccedente quello massimo (di 30) previsto dall'art. 12, primo comma, lettera a), legge 21 marzo 1990, n. 53, per i Comuni fino a 2000 abitanti. Nella specie la commissione suddetta ha applicato l'art. 30, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ai sensi del quale la stessa deve verificare che "le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono". Il punto di diritto da chiarire e' se, in forza delle disposizioni suddette, la citata commissione debba eliminare la lista solo qualora la relativa dichiarazione di presentazione sia sottoscritta da un numero di elettori inferiore a quello minimo richiesto e non anche nel caso in cui la sottoscrizione sia effettuata da elettori in numero superiore a quello massimo ivi previsto, dovendo in tale ipotesi disporre, se richiesta, la relativa regolarizzazione; oppure se l'eliminazione vada effettuata anche, e comunque, qualora la dichiarazione di presentazione della lista sia sottoscritta da un numero di elettori superiore al massimo indicato. 2. - Il collegio premette che alla controversia per cui e' causa non appare applicabile ne' la disposizione dell'art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, dato che la stessa regola solo la presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ne' quella dell'art. 30, lettera e), dello stesso decreto, data la diversita' dell'ipotesi ivi contemplata. Il tutto conformemente alla giurisprudenza di questa sezione la quale ha, tra l'altro, ritenuto che fra i compiti della suddetta commissione non rientri (fatta eccezione per le determinazioni di ricusazione dei contrassegni) quello di sopperire in via di collaborazione ad eventuali errori o deficienze riscontrabili nelle liste presentate (decisioni 18 gennaio 1985, n. 16 e 29 giugno 1979, n. 470). 3. - Cio' premesso, rilevando che anche secondo le "istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" nell'elezione dei consigli comunali diramate dal Ministero dell'interno (pubblicazione n. 5 del 1990, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) la lista va ricusata qualora il numero dei presentatori risulti eccedente il limite massimo consentito dalla legge (pag. 19 penultimo periodo), non appare manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 in relazione all'art. 51 della Costituzione. La questione va d'ufficio estesa anche con riferimento agli artt. 3 e 97 della stessa. 4. - La ratio del numero minimo di sottoscrittori richiesto dalla legge si comprende e si giustifica con la duplice esigenza di garantire, da un lato, una certa consistenza numerica di base ad una compagine che mira ad assumere elettoralmente un ruolo di rappresentanza politico-amministrativa della comunita' e di assicurare, dall'altro, a tale compagine un minimo di credibilita' ed affidabilita'. Viceversa la ragione della fissazione di un numero massimo di sottoscrizioni appare finalizzata alla mera semplificazione dei preliminari richiesti per la presentazione delle candidature, vale a dire a uno scopo piu' pratico che giuridico dal quale non dovrebbero scaturire conseguenze di principio. Ne consegue la sussistenza di dubbi di legittimita' costituzionale di una disposizione, quale il suddetto art. 30, lettera a), - in relazione all'art. 12, primo comma, lett. a), legge n. 53/1990 - che comporta, invece, come conseguenza, l'eliminazione dalla competizione popolare delle liste non sottoscritte dal numero di elettori prescritto e quindi anche se controfirmate da persone in numero superiore a quello consentito. In tal modo la norma sembra contraria a un elementare principio di ragionevolezza, quale limite invalicabile dal legislatore, oltre che agli articoli 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono la massima liberta' di accesso all'elettorato passivo, nonche' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui al successivo art. 97. D'altronde, a rafforzare il convincimento sulla carente ragionevolezza della norma in questione, nella sua rigidita' preclusiva, e' da aggiungere che, nell'ordinamento positivo vigente in materia elettorale, le sottoscrizioni non sono sempre richieste (art. 1), primo comma, lettera b), decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, nel testo inserito dall'art. 12, terzo comma, legge n. 53/1990), a segno del relativismo del loro valore. Quanto poi alla giustificazione, ritenuta dalla citata commissione, di evitare che la presentazione della lista si risolva in una pre-competizione elettorale dal risultato scontato, la stessa non appare affatto e seriamente probante. Non e' vero, infatti, che la sottoscrizione di elettori in numero superiore ad una certa entita' anticipi e influenzi il risultato della futura consultazione elettorale, considerata la diversita' delle procedure e ritenuto che, nella segretezza del diritto di voto salvaguardata dall'art. 48 della Costituzione, ogni sottoscrittore ben potrebbe esprimere (per i piu' disparati motivi) una volonta' diversa da quella inizialmente manifestata e finalizzata in sede di firma a presentazione delle candidature. 5. - La rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale e' evidente, avendo la commissione elettorale circondariale di Chieti eliminato dalla competizione la lista di cui trattasi sul presupposto del carattere inderogabile del disposto letterale dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960. 6. - Va quindi rimessa alla Corte la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 30, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 - in relazione all'art. 12, primo comma, lett. a), legge n. 53/1990 - con riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la suddetta norma comporta l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo dalla stessa prescritto.